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Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche
Legge 15 dicembre 1999, n. 482 (G. U. n. 297 del 20 dicembre 1999)
Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art.1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica e' l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana,
promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente
legge.
Art.2
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali
stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la
cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di
quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Art.3
1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le
disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge
è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il
quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi,
ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora
sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa
nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente
la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti
aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori
provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di
proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
Art 4.
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede,
accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lìngua della minoranza per lo
svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie
di primo grado e' previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di
insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge
15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello
nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza,
deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di
svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle
comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché' stabilendo i criteri di
valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21,
comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata,
possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti.
Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato
articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme
associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli
appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della
presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti
addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del
1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni
scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria
attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché
delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal
medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di
cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle
priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica
interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della
minoranza.
Art. 5.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per
l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e può promuovere e realizzare
progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali
degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3
della presente legge. Per la realizzazione dei progetti e' autorizzata la spesa di lire 2
miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono
esprimersi entro sessanta giorni.
Art.6
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle
regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di
bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura
delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività
culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.
Art.7
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a
struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi
medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità
montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali e'
riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il
15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino
di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata
traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono
effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a
carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo
fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle
regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore
legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.
Art. 9.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 e' consentito,
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a
tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di
polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche
amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la
presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando
la lingua ammessa a tutela. A tal fine e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle
minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a
decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono
ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace e' consentito l'uso della lìngua ammessa
a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura
penale.
Art. 10.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali
possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
Art. 11.
1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei
quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai
quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della
minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base dì adeguata documentazione, il
ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i
discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano
prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si
intende assumere ed e' presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente,
il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto
di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il
decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il
prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il
relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione,
con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di
Stato, II procedimento e' esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni
dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni
conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri
registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre
amministrazioni competenti.
Art. 12
1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate
condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o
programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni
radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse
finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito dei sistema delle comunicazioni di
massa e' di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo delia Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art.13.
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria
legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative
regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.
Art. 14.
1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano
presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette
province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per
gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino
una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate
nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.
Art. 15
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute
dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono
poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire
8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui
al comma 1 e' subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo
comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delie somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una
appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione
dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.
Art. 16
1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di
bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e
culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la
costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.
Art. 17
1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18
1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste
dalla presente legge e’ disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti.
Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a
statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 19
1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti
in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo
sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i
cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale
e linguistica d'origine.
2. li Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di
assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro
territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce
la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi
dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo sta to di
attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire
2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sarà' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note
Nota all'art 2: - II testo dell'ari 6 della Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente: "Art 6. - La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Note all'art 4: - II testo dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
i! conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' il seguente: "8. L'autonomia organizzativa e'
finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche
mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe
e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse
umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale
previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il
rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale, 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del
sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa
da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative
degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'ari. 1, comma 71, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il
monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle
discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e vantazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli
obiettivi". - II testo dell'art. 21, commi 10 e 12, della citata legge n. 59 del 1997. e' il seguente: "10.
Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il
mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito
di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le
istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti
del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti
finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. (Omissis). 12. Le
università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario". - II testo dell'art, 21, comma 5,
della citata legge n. 59 del 1997, e' il seguente: "5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e'
costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro
vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola".
ordinamenti didattici universitari), e' il seguente: "Art. 6 (Formazione finalizzata e servizi pubblici
integrativi). -1. Gli statuti delle università debbono prevedere; a) corsi di orientamento degli studenti,
gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese
tra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai
sensi dell'ari 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la
elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi postlaurea; b) corsi di aggiornamento del
proprio personale tecnico e amministrativo; e) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della
cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite
disposizioni legislative in materia. 2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi
compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione permanente,
ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano; e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 3. Le università
rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo. 4. I criteri e le modalità di
svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera e) del comma
1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di
cui all'art. 11". "Art. 8 (Collaborazioni esterne). - 1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle
attività culturali e formative dì cui ail'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite
dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la
costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni. 2. Le università
possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da
terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome,
enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto
privato. 3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e
dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione".
Nota all'art. 9; - L'art. 109 del codice di procedura penale, e' il seguente: "Art. 109 (Lingua degli atti). -1.
Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana. 2. Davanti all'autorita' giudiziaria avente
competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica
riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o
esaminato nella madrelingua e il relativo verbale e' redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono
tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri
diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali. 3. Le disposizioni di questo artìcolo si
osservano a pena di nullità".
Nota all'art. 12: - La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".